Assegno concesso dai Comuni
Ai fini della concessione dell’Assegno di Maternità di base concesso dai Comuni la richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadina italiana o comunitaria;
- essere cittadina non comunitaria residente in possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”;
- essere cittadina italiana non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea”;
- essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico.
Assegno concesso dallo Stato
È un assegno che spetta alla madre che si trova in una della seguenti condizioni:
- a) lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
- b) lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affiato);
- c) lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità, disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti CIGO o CIGS malattia maternità ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.
La domanda è disponibile presso le sedi Inps oppure sul sito internet
Entrambe le prestazioni, non cumulabili tra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre.
Requisiti per il rilascio del provvedimento finale
Per beneficiare del contributo la famiglia deve rientrare in una determinata situazione economica definita in base all'indicatore delle situazione economica ISEE; per l'anno 2015 € 16.934,95, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti. Il contributo per l'anno 2015, spettante nella misura intera, è di € 338,89 mensili e può essere erogato per un massimo di 5 mensilità; tali importi sono rivalutati annualmente sulla base delle variazioni, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.