Regione Veneto
Accedi all'area personale
Seguici su
Cerca

Abbattimento barriere architettoniche

Si tratta di contributi economici che lo stato e la regione eroga ai cittadini invalidi che necessitano di interventi nell’abitazione finalizzati ad eliminare o contenere barriere architettoniche che ostacolano la quotidianità in casa

Contributi regionali (L.R. 16/2007)

La Regione del Veneto, con la legge regionale n. 16 del 12 luglio 2007 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”, promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità, anche attraverso interventi finanziari.

Come prescritto all'art. 4 possono accedere ai contributi gli enti pubblici, le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale, i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese e le persone con disabilità, oppure coloro i quali le abbiano a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che le assistono o le rappresentano secondo le norme del codice civile a seconda del tipo di contributo richiesto.

Gli enti pubblici faranno riferimento alle informazioni presenti nella pagina web della direzione Edilizia Pubblica 

I soggetti privati per i contributi relativi a:

 

  1. opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico (art. 12);
  2. opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata (art. 13);
  3. opere murarie direttamente finalizzate alla fruibilità del posto di lavoro occupato in maniera stabile da persona con disabilità (art. 13);
  4. per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione come le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane, compresi i dispositivi atti a favorire l’accesso e la mobilità interna agli edifici (domicilio o posto di lavoro), quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili (art. 14)
  5. adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali del soggetto disabile (art. 16).

presenteranno domanda, in regola con l'imposta di bollo, al Comune di residenza (art. 16)  o al Comune dove ha sede l’immobile (artt. 12, 13 e 14).

Le domande, per tutti gli articoli di legge, devono essere presentate PRIMA dell’inizio i lavori, dell’acquisto dei facilitatori o degli adattamenti ai mezzi.

L'istruttoria della domanda è in capo al Comune cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.

Ultima modifica: martedì, 16 luglio 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri