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IMU anno 2024 - acconto: 17.06.2024 - saldo: 16.12.2024

I contribuenti persone fisiche riceveranno tramite servizio postale la comunicazione con allegati i modelli F24 per il versamento sia dell'acconto che del saldo. I contribuenti non raggiunti dalle comunicazioni potranno effettuare autonomamente il calcolo su Sportello Contribuente.

Sportello Contribuente

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Ulteriori informazioni

Novità dal 2023

A livello nazionale, le novità sono le seguenti:

  • non vi sono più esenzioni per Covid-19;
  • la riduzione prevista a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad essere pari al 50%;  
  • è stata introdotta l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
  • Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2021 è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, e coincide quindi con il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2022.

Aliquote anno 2024

Le aliquote sono variate rispetto agli anni precedenti

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019):

6,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità)
(art. 1, c. 750, L. n. 160/2019)
0,00
Fabbricati D (esclusi i D/10) (art. 1, c. 753, L. n. 160/2019)

9,80

(di cui 7,60 di spettanza dello Stato)

  • Terreni agricoli (non esenti) (art. 1, c. 752, L. n. 160/2019)
  • Altre fattispecie (art. 1, c. 754, L. n. 160/2019)
9,80

Importo minimo

Il versamento non è dovuto per l'importo complessivo annuo inferiore a € 12,00 per ciascun soggetto passivo.

Abitazione principale

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera come "principali".

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente,  dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile.
La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.

Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

Esclusioni dall'Imu per le abitazioni principali

Abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera come "principali", escluse dall'applicazione dell'Imu:

  • abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce a suo favore il diritto di abitazione;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della  residenza anagrafica;
  • ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.

Cittadini italiani residenti all'estero.

Non è riconosciuta l'equiparazione all'abitazione principale, e di conseguenza l'esclusione da IMU, per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

È riconosciuta la riduzione del 50% solo a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.  

Riduzioni

 La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Abitazioni locate a canone concordato

Per gli  immobili abitativi locati a canone concordato, a condizione che il contratto sia stipulato alle condizioni previste dall' Accordo territoriale per il Comune di Mestrino sottoscritto e depositato presso l'Ente in data 11 luglio 2016,  l'imposta IMU è ridotta  al 75%. 

Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre che il contratto, completo della scheda di determinazione del canone, dell'atto di registrazione all'Agenzia delle Entrate , venga trasmesso all'Ufficio Tributi tramite e-mail all'indirizzo protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it  (da Pec) o direttamente alla e-mail dell'ufficio tributi@comune.mestrino.pd.it

Scarica l'accordo

Tipo Titolo Scarica
  PDF8,8M ACCORDO TERRITORIALE CANONE CONCORDATO

  PDF689,7K Mestrino. Proroga Accordo territoriale locazione a canone concordato 180521

Ultima modifica: lunedì, 22 luglio 2024

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