Dispersione ceneri
Le ceneri possono essere disperse in natura o all'interno dell'area cimiteriale.
E' necessario, in ogni caso, che il defunto abbia espresso le volontà che le proprie ceneri siano disperse, per iscritto, nella forma del testamento o all'atto dell'iscrizione ad una associazione cremazionista (Socrem).
La dispersione deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile. La dispersione non autorizzata costituisce reato, punibile ai sensi dell'art. 411 c.p.
Dispersione in natura
E' sottoposta a condizioni fissate dalla Legge (L.R. n. 18, art. 50, del 4 marzo 2010) e dal Regolamento cimiteriale del Comune dove si effettua la dispersione.
Affidamento ceneri ai congiunti
- La richiesta deve pervenire dal coniuge o, in mancanza, dai parenti di grado più prossimo al defunto; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l’affidamento può avvenire in favore di uno di essi, con l’esplicito assenso di tutti gli altri;
- Le ceneri devono essere contenute in un’apposita urna, di materiale resistente ed infrangibile, perfettamente sigillata, recante all’esterno il nome ed il cognome, la data di nascita e di morte del defunto;
- Non possono essere effettuate aperture o fori sull’urna cineraria;
- Le ceneri non possono essere disperse, nemmeno in parte, se non dopo aver ottenuto apposita autorizzazione, che potrà eventualmente essere rilasciata dopo l’emanazione della normativa di attuazione della L. 130/2001;
- L’urna deve essere conservata presso l’abitazione dell’affidatario, in luogo protetto da possibili sottrazioni e profanazioni;
- Il trasferimento dell’urna in cimiteri o l’affidamento a soggetti diversi dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale;
- La successiva emanazione di norme regionali o nazionali in materia, nonchè di eventuali norme regolamentari comunali, potrà incidere sulla presente autorizzazione, imponendo condizioni e modalità cui gli affidatari dovranno attenersi.