Chi può presentare la denuncia di nascita
- Uno o entrambi i genitori;
- un procuratore speciale;
- il medico o l'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è nato il bambino;
- b) entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita;
- c) entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori.
Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di residenza della madre,salvo diverso accordo tra i genitori
- Si raccomanda di non attendere l'ultimo giorno utile (si fa riferimento al termine più lungo e cioè i 10 gg dalla nascita) per rendere la denuncia di nascita.
I genitori
Nel caso di genitori legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere resa da uno solo dei due.
Nel caso di genitori non sposati tra loro, la dichiarazione di nascita del figlio deve essere resa:
- da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all’atto della denuncia di nascita, nei tempi e modi sopra descritti;
- dalla sola madre che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del padre, nei tempi e modi sopra descritti;
- dal solo padre che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della madre, nei tempi e modi sopra descritti.
Consigliamo alle coppie che si trovano nell’imminenza di una filiazione naturale di informarsi, preventivamente all’evento, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.