A chi è rivolto
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti
- i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza ed accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- in caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto;
- il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza;
- la possibilità di essere nominato tutore, curatore od amministratore di sostegno se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.