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Convivenza di fatto

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La legge 20/05/2016, nr. 76, ha istituito la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni coabitanti, che dichiarano di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e che abbiano la volontà di rendersi reciproca assistenza morale e materiale.

A chi è rivolto

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti

  • i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza ed accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • in caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto;
  • il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza;
  • la possibilità di essere nominato tutore, curatore od amministratore di sostegno se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
  • nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite;
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Come fare

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, utilizzando il presente modulo.
In caso contrario è necessario effettuare prima la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione alla rimanente documentazione prevista la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto deve essere sottoscritta da entrambi e presentata con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta al protocollo del Comune di Mestrino;
  • inviato per fax al nr. 049 900 0177;
  • inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Mestrino – Settore Servizi Demografici – Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (PD);
  • inviato per via telematica a anagrafe@comune.mestrino.pd.it oppure a protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it (P.E.C.), in presenza di una delle seguenti condizioni di validità della comunicazione:
  • la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del dichiarante la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  •  siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei seguenti casi:

  • se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • nel caso di matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed una terza persona;
  • qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere presentata con le medesime modalità previste per la costituzione della convivenza di fatto.

Cosa serve

Non possono costituire una convivenza di fatto gli interessati che sono, tra loro, uniti da vincoli di parentela, affinità od adozione, o uniti in matrimonio o parte di una unione civile sia tra loro che con altra persona.

Cosa si ottiene

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto hanno la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico, o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo trasmette entro dieci giorni, all'Ufficio Anagrafe del Comune di Mestrino, per la registrazione, ai fini dell'opponibilità ai terzi, con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta al protocollo del Comune di Mestrino;
  • inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Mestrino – Settore Servizi Demografici – Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (PD);
  • inviato tramite PEC: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, con atto di accordo sottoscritto con firma digitale da parte dell'avvocato/notaio.

Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi e tra un convivente ed altra persona; per morte di uno dei contraenti. La risoluzione o modifica del contratto sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale avviene con le medesime modalità sopra indicate.

Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione della convivenza di fatto è eseguita entro due giorni lavorativi dalla chiusura della pratica di residenza, o dalla registrazione al protocollo per coppie già residenti. Il contratto di convivenza è registrato entro due giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo della richiesta pervenuta dal notaio/avvocato.

Costi

Nessun costo previsto.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1
Ultima modifica: mercoledì, 17 luglio 2024

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