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Unioni Civili

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La legge 20/05/2016, nr. 76 ha istituito l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, con la presenza di due testimoni.

A chi è rivolto

Può chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili del Comune di Residenza o di iscrizione AIRE, ai sensi dell'art.17 del DPR 396/2000, tramite l'autorità consolare, o direttamente all'ufficio di stato civile. L'atto dovrà essere munito della legalizzazione, dove previsto, e tradotto in lingua italiana.

Come fare

La coppia che intende costituire una unione civile invia, congiuntamente, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mestrino l'apposita comunicazione, con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Mestrino;
  • inviato per fax al nr. 049 900 0177;
  • inviato per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Mestrino – Servizi Demografici – Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (PD);
  • inviato per via telematica, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: demografici@comune.mestrino.pd.it oppure (P.E.C.) protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, ad una delle seguenti condizioni:
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Ricevuta la comunicazione, e verificati i presupposti di legge, l'ufficiale dello Stato Civile contatta la coppia per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile. All'atto della verbalizzazione della richiesta la coppia sarà invitata a indicare il giorno nel quale comparire, assieme a due testimoni, per dichiarare la costituzione dell'unione civile. Dalla verbalizzazione della richiesta alla data fissata dalla coppia per la costituzione dell'unione civile dovranno passare almeno quindici giorni, utili per l'Ufficiale di Stato Civile per verificare l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'Unione Civile di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

Il cittadino non italiano che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile, assieme alla richiesta di costituzione, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

I dati anagrafici dei testimoni, unitamente alla dichiarazione di scelta del regime patrimoniale e dell'eventuale cognome comune, vanno comunicati all'ufficio stato civile almeno due giorni prima della data di costituzione dell'unione civile.

Eseguita la registrazione della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà, a richiesta degli interessati, un documento attestante la costituzione dell'unione civile, e ad indicare in tutti gli atti dove sia richiesto lo stato civile la seguente indicazione: "unito civilmente" o "unita civilmente".

Cosa serve

Documentazione richiesta

Requisiti per il rilascio del provvedimento finale

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

  • per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente. Se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Cosa si ottiene

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

Cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome. (La scelta del cognome comune non va annotato a margine dell’atto di nascita e le schede anagrafiche restano intestate con il cognome presente prima dell’unione civile)

Diritti e Doveri

  • Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
  • Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
  • Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
  • All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
  • In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile che sia prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Tempi e scadenze

Dalla verbalizzazione della richiesta alla data fissata dalla coppia per la costituzione dell'unione civile dovranno passare almeno quindici giorni, utili per l'Ufficiale di Stato Civile per verificare l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'Unione Civile di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

Costi

Nessun costo previsto.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1
Ultima modifica: mercoledì, 17 luglio 2024

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